Per i cittadini residenti in altri Comuni occorre acquisire d’ufficio, presso il Comune di residenza, il nulla osta al rilascio. A decorrere dal 26 giugno 2008, ai sensi della legge 06/08/2008 n. 133, la carta di identità vale dieci anni. Pertanto, sulle carte di identità rilasciate dal 26 giugno 2003, viene apposto un timbro che ne proroga la validità per altri cinque anni. A seguito del Decreto Legge n. 70 del 13.05.2011, è stato soppresso il limite minimo di età precedentemente fissato in anni 15, ed è stata stabilita una validità temporale diversa a seconda dell’età del minore. La carta di identità rilasciata ai minori di tre anni ha la validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni ha una validità di cinque anni. Per ottenere la validità all’espatrio per i minori è necessaria la firma contestuale di entrambi i genitori o del tutore.