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Ufficio:
Descrizione
La denuncia di ogni nuovo nato è obbligatoria, in quanto prevista dalla legge, entro dieci giorni dalla data del parto.
Può essere resa, da uno dei due genitori, da un procuratore speciale, da un medico o ostetrico o da qualsiasi altra persona che abbia assistiti al parto:
- al Direttore sanitario del Centro di nascita, entro tre giorni dalla stessa
- all’Ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, entro 10 giorni dalla nascita;
- all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori, quando diverso da quello di cui al punto precedente, o del Comune di residenza della madre, quando i genitori risiedono in Comuni diversi, entro 10 giorni dalla nascita.
Costi
Nessuno.
Tempi
L’iscrizione dell’atto di nascita è immediata.
Documenti da presentare
- Attestazione di nascita rilasciata dall’Azienda ospedaliera o della Clinica del nascituro
- Documento di riconoscimento.
Normativa
D.P.R.18/10/2000 – ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE