Descrizione
ESERCIZI DI VICINATO
Sono esercizi di vicinato gli esercizi che hanno una superficie di vendita non superiore a 150 m2 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 m2 nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita. È compresa l’area occupata da banchi, scaffalature e simili. Sono escluse le superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori, come gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte e i relativi corselli di manovra. L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri eventuali esercizi commerciali, anche se contigui.
Esercizi di vicinato
In caso di subingresso, cessazione o sospensione temporanea di attività consultare le sezioni dedicate.
Requisiti
Requisiti soggettivi
Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare anche i requisiti professionali.
Requisiti oggettivi
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Tempi
Se mancano i requisiti o i presupposti necessari all’esercizio dell’attività, l'Amministrazione competente può emettere, entro sessanta giorni dalla ricezione della segnalazione, un provvedimento che impone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi. Ove possibile, l’interessato può conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine, non inferiore a trenta giorni, fissato dall’Amministrazione (articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241).
Quando siano state rese, consapevolmente o inconsapevolmente, false dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, l'Amministrazione può adottare un provvedimento di interruzione dell’attività anche dopo che siano trascorsi i sessanta giorni dalla segnalazione. Saranno comunque applicate le sanzioni penali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.
Normativa
D.Lgs. n.59/2010;
D.Lgs. n.114/1998;
D.P.R. n.151/2011;
Regolamento n. 852/2004/CE.