Tu sei qui

Denuncia di nascita

Descrizione

La denuncia di ogni nuovo nato è obbligatoria, in quanto prevista dalla legge, entro dieci giorni dalla data del parto.

Può essere resa, da uno dei due genitori, da un procuratore speciale, da un medico o ostetrico o da qualsiasi altra persona che abbia assistiti al parto:

  1. al Direttore sanitario del Centro di nascita, entro tre giorni dalla stessa
  2. all’Ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, entro 10 giorni dalla nascita;
  3. all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori, quando diverso da quello di cui al punto precedente,  o del Comune di residenza della madre, quando i genitori risiedono in Comuni diversi, entro 10 giorni dalla nascita.

Costi

Nessuno.

Tempi

L’iscrizione dell’atto di nascita è immediata.

Documenti da presentare

  • Attestazione di nascita rilasciata dall’Azienda ospedaliera o della Clinica del nascituro
  • Documento di riconoscimento.

Normativa

D.P.R.18/10/2000 – ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE